Scopri la durata ed i contenuti dei corsi apprendistato, i soggetti formatori, le modalità e le disposizioni regionali per la formazione professionalizzante interna ed esterna.
A seconda del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, sono gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale a stabilire la durata e le modalità di erogazione dei corsi per l’apprendistato.
La formazione professionalizzante prevista dal contratto di apprendistato si svolge sotto la responsabilità del datore di lavoro.
Il datore di lavoro che vuole stipulare un contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, o con l’Ente di ricerca.
A seconda della tipologia di contratto di apprendistato la registrazione della formazione nel libretto formativo del cittadino rientra tra le responsabilità di diversi soggetti.
Il Piano Formativo Individuale è definito sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva ed individua il percorso formativo dell’apprendista, finalizzato al raggiungimento della qualifica finale.
La formazione del lavoratore assunto con contratto di apprendistato prevede l’acquisizione di:
La formazione di base e trasversale per l’apprendistato è regolata dalle Regioni. Il sistema dell’offerta formativa regionale va a garantire l’acquisizione delle competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, e definisce le modalità di erogazione ed il monte ore complessivo dei corsi apprendistato da svolgere nel periodo di durata del contratto.
Il tutor aziendale è un lavoratore esperto che opera nello stesso contesto in cui l’apprendista è stato inserito, ossia svolge un’attività lavorativa coerente con quella svolta dall’apprendista.
La formazione per un lavoratore con contratto di apprendistato è obbligatoria, al fine del conseguimento della qualifica finale.
Il percorso formativo dell’apprendista ha una durata pari a tutto il rapporto contrattuale, in apprendistato.
La durata del periodo formativo per un lavoratore con contratto di apprendistato si differenzia in base a diversi fattori: titoli di studio posseduti, eventuali percorsi di istruzione, anche non conclusi, esperienze lavorative, eventuali periodi di apprendistato già svolti, eventuale possesso di una qualifica professionale.
Al termine del periodo formativo obbligatorio per il lavoratore con contratto di apprendistato, quest’ultimo raggiunge un obiettivo finale diverso a seconda della tipologia di apprendistato.
Per essere nominato tutor, occorre rispettare i seguenti requisiti:
Secondo quanto attualmente disciplinato, un lavoratore che ha già concluso un contratto di apprendistato con relativa formazione può essere assunto nuovamente con contratto di apprendistato.
Per la formazione degli apprendisti del Commercio, le aziende fanno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il CCNL Commercio, secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori). Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere base-trasversale e professionalizzante.
Per gli apprendisti stranieri, è prevista la possibilità di trasformare le ore di formazione tecnico-professionale, in ore di formazione di base-trasversale, aggiuntive rispetto alle ore già previste per l’apprendistato dalla contrattazione collettiva nazionale.
L’articolo 57 del CCNL Commercio disciplina la durata della formazione del lavoratore con contratto di apprendistato e prevede “un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno”.
L’Apprendistato duale è una tipologia di contratto a causa mista che prevede la concomitanza di istruzione e formazione professionale. Tutte le tipologie di contratto di apprendistato si possono ricondurre al sistema duale.
Le imprese che hanno sedi operative in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è collocata la sede legale dell’attività o, a seguito della piena operatività delle specifiche linee guida regionali per l’apprendistato, possono avvalersi dell’offerta formativa pubblica disponibile presso le regioni in cui hanno le sedi operative.