In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente
responsabile, quest’ultimo dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% e il lavoratore risulterà assunto con contratto a tempo indeterminato.
Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
Se hai ancora qualche dubbio
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