Quali sanzioni sono definite in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo, riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro?

L’obbligo formativo, ovvero il contemporaneo svolgimento dell’attività lavorativa e formativa, corrisponde alla “causa” stessa della tipologia del contratto di apprendistato; in caso di inadempienza, pertanto, è pregiudicata la natura stessa del contratto.


Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro, comporta per quest’ultimo il pagamento di una somma pari al doppio della differenza tra la somma pagata avendo usufruito dell’agevolazione contributiva, e la somma ordinariamente dovuta per il livello di inquadramento contrattuale che il lavoratore avrebbe raggiunto al termine del periodo di apprendistato.

L’inadempienza inoltre precluderebbe la possibilità di proseguire il rapporto di apprendistato, che si tramuterebbe in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il datore di lavoro può tuttavia rimediare al mancato assolvimento dell’obbligo formativo, recuperando il mancato periodo formativo e mantenendo attivo il contratto di apprendistato.

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