Apprendistato e disoccupazione: a quanto corrisponde l'indennità Naspi per un apprendista?

L’indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratto di apprendistato fa attualmente riferimento alla Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), istituita presso l’Inps.
L’ammontare dell’indennità viene calcolato in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni di lavoro, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.


Per una retribuzione mensile fino a 1195 euro, l’indennità di disoccupazione è pari al 75% dell’importo; per importi superiori a 1195 euro, l’indennità è data dalla somma di due quote, così calcolate:

  • quota I, data dal 75% dello stipendio, per l’importo fino a 1195 euro;
  • quota II, data dal 25% della differenza tra la retribuzione totale e 1195 euro.

L’ importo della prestazione non può in ogni caso superare il limite massimo imposto dalla legge pari a 1300 euro.

All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ossia dal 91° giorno di effettivo pagamento dell’indennità di disoccupazione da parte dell’Inps.

Viene riconosciuta all’apprendista la facoltà di richiedere la liquidazione dell’indennità Naspi in un’unica soluzione anticipata. Questa facoltà spetta solamente a coloro che intendono avviare un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale ovvero divenire soci di una società cooperativa. La domanda per l’indennità Naspi anticipata, deve essere presentata con modalità telematiche sul sito web dell’Inps, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa autonoma. L’indennità anticipata deve essere restituita per intero nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato.

Consulta qui le modalità per richiedere l’indennità di disoccupazione NASPI.

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