Al datore di lavoro che assume dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2018 un lavoratore con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti , è riconosciuto l’ esonero del 50% dei contributi previdenziali per 36 mesi, fino a un tetto massimo di 3.000 euro annui (ad esclusione dei contributi dovuti all’INAIL).
Per poter beneficiare dell’esonero, il datore di lavoro deve assumere un lavoratore che risponda ai seguenti requisiti:
- non deve aver superato i 35 anni di età;
- non deve aver avuto precedentemente un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con il medesimo o un altro datore di lavoro (l’esonero dai contributi è valido, invece, se ha effettuato un periodo di apprendistato con un altro datore di lavoro non proseguito con contratto a tempo indeterminato).
Nel caso in cui il datore di lavoro assuma un lavoratore che ha precedentemente sottoscritto un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti ma ne abbia fruito solo parzialmente, l’azienda potrà inserire il lavoratore godendo del restante periodo di esonero contributivo. Alla nuova assunzione, l’età anagrafica non è considerata fattore limitante.
Quali requisiti deve avere l’azienda per poter beneficiare dell’esonero?
L’azienda non deve:
- nei sei mesi precedenti l’assunzione del lavoratore, aver effettuato alcun licenziamento nella stessa unità produttiva dello stesso;
- nei sei mesi successivi alla stipulazione del contratto, licenziare il neoassunto o un impiegato appartenente alla stessa unità produttiva del lavoratore.
A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo sgravio contributivo sarà limitato ai giovani under 30 e non più ai giovani under 35 come nel 2018.
Il datore di lavoro può inoltre assumere un giovane oltre i 29 anni con contratto di apprendistato senza limiti di età, godendo dello sgravio contributivo di 18 mesi se sussistono le condizioni per cui questo possa verificarsi: la persona, al momento dell’assunzione, deve risultare beneficiaria di indennità di mobilità o percepire un’indennità di disoccupazione (Naspi, DIS-COLL, ASpI).
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