Il percorso formativo dell’apprendista ha una durata pari a tutto il rapporto contrattuale, in apprendistato.
La formazione che deve svolgere l’apprendista, formalizzata nel Piano Formativo Individuale, è suddivisa tra:
Per capacità formativa si intende la capacità dell’azienda di erogare formazione attraverso strumenti e materiali idonei a trasferire le competenze per l’acquisizione delle conoscenze aziendali.
In caso di formazione interna, oltre alla capacità formativa, l’azienda deve:
Quando il datore di lavoro dichiara di possedere la capacità formativa interna per provvedere autonomamente alla formazione dei propri apprendisti, se eventuali accertamenti da parte degli Organi ispettivi preposti dimostrassero il contrario, la formazione sarebbe considerata come non effettuata.
Le metodologie per la formazione dell’apprendista sono molteplici. A seconda delle disposizioni regionali, può essere svolta in aula oppure in modalità e-learning – ossia a distanza, attraverso simulazioni ed esercitazioni specifiche.
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro ha la responsabilità di attestare l’avvenuta formazione, dandone comunicazione all’apprendista per iscritto 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo, e all’ente bilaterale entro 5 giorni dalla attribuzione della qualifica finale raggiunta.
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