L’articolo 48 del CCNL Commercio disciplina il periodo di prova per il lavoratore con contratto di apprendistato.
Il periodo di prova per l’apprendista non può avere durata superiore a quella prevista per il periodo di prova di un lavoratore con medesimo livello di inquadramento iniziale di assunzione. Il periodo di prova generalmente può durare da uno a tre mesi, anche se le parti possono pattuire di prolungare il periodo di prova fino a sei mesi, con l’approvazione della Divisione della formazione professionale.
Durante il periodo di prova, la risoluzione del contratto può avvenire da entrambe le parti senza obbligo di preavviso.
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