Al termine del contratto di apprendistato, senza prosecuzione, le ferie accumulate e non godute vengono retribuite?

Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato matura generalmente 26 giorni di ferie annue, ad eccezione di casi in cui il numero varia in base al CCNL di riferimento.


Le ferie non godute, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, dimissioni o licenziamento, saranno liquidate insieme ai ratei di mensilità aggiuntive in busta paga (tredicesima e quattordicesima mensilità, se previste dal contratto), tenendo conto delle tempistiche previste da ogni CCNL.

Se il datore di lavoro non provvede alla liquidazione, l’apprendista dovrà rivendicare il saldo tramite una comunicazione che interrompa il termine della prescrizione di 10 anni e, in un secondo momento, rivolgersi ad un avvocato per avviare un ricorso giudiziario. In caso di ricorso, spetteranno all’apprendista, oltre gli oneri proventi dal contratto, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria maturata.

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