Nel contratto di apprendistato nel CCNL Commercio, i termini di preavviso per le dimissioni o il licenziamento corrispondono a quelli previsti per i lavoratori con contratto a tempo determinato o indeterminato.
I termini di preavviso variano in base al livello di inquadramento ed all’anzianità di servizio del lavoratore.
Preavviso in caso di dimissioni:
- I livello: 45 giorni di preavviso con anzianità di servizio fino a 5 anni, 60 giorni da 5 a 10 anni di anzianità, 90 giorni per lavoratori con anzianità che supera i 10 anni
- Il e III livello: 20 giorni di preavviso con anzianità di servizio fino a 5 anni, 30 giorni da 5 a 10 anni di anzianità, 45 giorni per lavoratori con anzianità che supera i 10 anni
- IV e V Livello: 15 giorni di preavviso con anzianità di servizio fino a 5 anni, 20 giorni da 5 a 10 anni di anzianità, 30 giorni per lavoratori con anzianità che supera i 10 anni
- VI e VII Livello: 10 giorni di preavviso con anzianità di servizio fino a 5 anni, 15 giorni da 5 a 10 anni di anzianità, 15 giorni per lavoratori con anzianità che supera i 10 anni
Preavviso in caso di licenziamento:
- I livello: 60 giorni di preavviso con anzianità di servizio fino a 5 anni, 90 giorni da 5 a 10 anni di anzianità, 120 giorni per lavoratori con anzianità che supera i 10 anni
- Il e III livello: 30 giorni di preavviso con anzianità di servizio fino a 5 anni, 45 giorni da 5 a 10 anni di anzianità, 60 giorni per lavoratori con anzianità che supera i 10 anni
- IV e V Livello: 20 giorni di preavviso con anzianità di servizio fino a 5 anni, 30 giorni da 5 a 10 anni di anzianità, 45 giorni per lavoratori con anzianità che supera i 10 anni
- VI e VII Livello: 15 giorni di preavviso con anzianità di servizio fino a 5 anni, 20 giorni da 5 a 10 anni di anzianità, 20 giorni per lavoratori con anzianità che supera i 10 anni
I termini di preavviso di dimissioni o licenziamento nel contratto di apprendistato del Commercio decorrono, di norma, a partire dal primo giorno o dal sedicesimo giorno del mese: il lavoratore con III livello e bassa anzianità che presenta le dimissioni il 26 marzo dovrà lavorare fino al 30 aprile; i termini di preavviso decorrono infatti a partire dal 1° aprile.