Maternità Apprendistato: cosa succede ai versamenti contributivi e alla durata del contratto di apprendistato?

In caso di assenza per congedo di maternità o paternità, il termine finale del rapporto di apprendistato subisce uno slittamento pari alla durata della sospensione dal lavoro, in quanto i periodi di congedo non possono essere computati ai fini della durata del rapporto di apprendistato.


Tale decisione è imposta dal fatto che, la formazione che deve essere obbligatoriamente erogata all’apprendista, è finalizzata a far conseguire la qualifica finale al lavoratore; un’eventuale interruzione della formazione dovuta al congedo comporterebbe una riduzione del monte ore della formazione obbligatoria previsto dal contratto prescelto e, di conseguenza, il lavoratore non avrebbe il tempo necessario per essere formato a dovere per il raggiungimento della qualifica.

Con l’aumento della durata del contratto anche il periodo contributivo subisce uno slittamento pari alla durata del periodo di congedo di maternità o paternità. I versamenti nel periodo di maternità non sono più contributivi (ovvero effettuati dal datore di lavoro e dal lavoratore), ma figurativi ossia riconosciuti ai fini del diritto della prestazione previdenziale, quando il rapporto di lavoro rimane sospeso per effetto di determinati eventi come la maternità o paternità.

La contribuzione riprende al rientro del lavoratore e per tutta la durata del contratto, con la possibilità per il datore di lavoro di attuare gli sgravi contributivi previsti per il contratto di apprendistato.

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