Assunzione in apprendistato professionalizzante: contratto stagionale e “senza limiti di età”

di Francesca Martella  LinkedIn  Web

Consulente del Lavoro presso lo Studio F. Martella. Da oltre vent'anni studia la Dottrina del Lavoro con l’obiettivo di fornire all'Imprenditore le migliori soluzioni in termini di problem solving, riduzione dei costi del personale e semplificazione delle procedure rivolte alla gestione delle risorse umane.

Come gestire le assunzioni in apprendistato dei lavoratori che hanno terminato un contratto stagionale, e di coloro che hanno già svolto la stessa mansione in un’altra azienda con contratto di apprendistato.


Il contratto di apprendistato professionalizzante, definito dalla Dottrina del Lavoro a tempo indeterminato ed a causa mista, per la coesistenza di prestazione lavorativa e formazione, si differenzia dal consueto rapporto di lavoro – definito dall’art. 1 del D.Lgs. 81/2015 – per il raggiungimento di una determinata qualificazione professionale.

Quest’ultima è delineata nel piano formativo individuale – quale parte integrante del contratto di assunzione e da consegnare contestualmente allo stesso – volto a contenere tutte le attività di apprendimento e di formazione interne all’azienda, sulla base delle linee guida recepite dalla contrattazione collettiva.

Per qualificazione professionale, introdotta per la prima volta dal Decreto Biagi – D.Lgs. 276/2003 – si intende l’insieme di competenze, di conoscenze, di abilità che possiamo racchiudere nel termine anglosassone di know how, destinato a creare un concetto nettamente superiore rispetto a quello di qualifica mutuato fino agli anni ‘90.

Il caso di precedenti rapporti con la stessa qualifica

Dopo un contratto a chiamata o stagionale, i lavoratori possono essere assunti in apprendistato per la stessa mansione?


Alla predetta qualificazione professionale ci si arriva attraverso un percorso formativo, interno all’azienda – formazione di base e trasversale – ed esterno alla medesima – formazione professionalizzante.

Questa formazione consentirà pertanto di fornire all’apprendista un ampio bagaglio nozionistico ed esperienziale, necessario per potersi approcciare al mercato del lavoro con più sicurezza e determinazione.

Ed è proprio per questa ragione che un lavoratore, anche se titolare di un rapporto stagionale o intermittente, potrà instaurare con la medesima azienda un rapporto di apprendistato professionalizzante.

Tuttavia, sarà possibile a condizione che la totalità di tali contratti di lavoro da egli stesso detenuti non sia superiore rispetto alla metà del predetto periodo di apprendistato meno un giorno – Ministero del Lavoro Interpello 8/2007.

Apprendistato senza limiti di età

Chi ha già svolto una determinata mansione con un precedente contratto di apprendistato, può essere assunto da un’altra azienda, sempre in apprendistato, per la stessa mansione?


Parallelamente al contratto di apprendistato professionalizzante under 29 (30 anni non compiuti), da qualche anno il nostro panorama contrattualistico prevede anche la possibilità di instaurare contratti di apprendistato over 29 “senza limiti di età”.

Il datore può stipulare questa tipologia di contratto a tutti coloro che sono percettori di NASPI e con i quali l’Azienda, ai fini assunzionali, dovrà intraprendere un processo di riqualificazione o raggiungimento di una diversa qualificazione rispetto a quella posseduta nell’ultimo rapporto di lavoro prima dell’assegno di disoccupazione.

Pertanto, nel caso in cui l’azienda volesse inserire nel proprio organigramma un apprendista over 30, tale assunzione potrà avvenire solamente se lo stesso sarà un percettore di NASPI oppure attraverso una cessione trilaterale di un contratto di lavoro (CEDENTECESSIONARIOCEDUTO) a titolo oneroso o gratuito tra Aziende collegate da un interesse strategico-economico.

Due sono le differenze sostanziali con l’apprendistato under 29:

1. l’assenza della facoltà di recesso al termine del periodo formativo (ex art. 2118 cod. civile), considerando tout court un contratto a tempo indeterminato senza alcuna scadenza;
2. in ragione del punto precedente, non vi è la possibilità di applicare l’ulteriore anno di agevolazione contributiva nel caso in cui l’apprendista dovesse essere confermato in servizio.


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